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Spediamo in contrassegno in tutta Italia; le spese di spedizione (comprensive di assicurazione su eventuali danneggiamenti al trasporto o smarrimento) sono di:
€ 20,00 per tutti i colli superiori ai 3 kg. lordi (chitarre-bassi-amplificatori-inclusi)
€ 10,00 per tutti i colli di peso inferiore


Per spedizioni con piu' colli, contattare via telefono o via e-mail.

I termini di consegna sono sempre da ritenersi indicativi.
In caso di ritardo nella consegna, per qualsiasi causa, il Cliente non potrà revocare l'ordine, né chiedere qualsiasi forma di risarcimento danni.

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

Il servizio di vendita di strumenti musicali ed accessori denominato "Guitarshop" è gestito direttamente ed in proprio da Guitar Shop di Simone Falovo con sede legale ed operativa in Torino, corso Giambone 12, C.A.P. 10135, P.Iva 07800770013.

Il presente documento definisce le condizioni generali di fornitura del servizio offerto da Guitar Shop di Falovo Simone (di seguito indicata come Guitar Shop).

Decreto legislativo di recepimento della direttiva Ue 97/7 relativa alla protezione dei consumatori in materia di contratti a distanza.
Pubblicato sulla G.U. del 21/06/99 D. Lgs. 185

1. Definizioni
1. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) CONTRATTO A DISTANZA: il contratto avente per oggetto beni o servizi stipulato tra un fornitore e un consumatore nell'ambito di un sistema di vendita o di prestazione di servizi a distanza organizzato dal fornitore che, per tale contratto, impiega esclusivamente una o più tecniche di comunicazione a distanza fino alla conclusione del contratto, compresa la conclusione del contratto stesso;
b) CONSUMATORE: la persona fisica che, in relazione ai contratti di cui alla lettera a), agisce per scopi non riferibili all'attività professionale eventualmente svolta;
c) FORNITORE: la persona fisica o giuridica che nei contratti a distanza agisce nel quadro della sua attività professionale;
d) TECNICA DI COMUNICAZIONE A DISTANZA: qualunque mezzo che, senza la presenza fisica e simultanea del fornitore e del consumatore, possa impiegarsi per la conclusione del contratto tra le dette parti; un elenco indicativo delle tecniche contemplate dal presente decreto è riportato nell'allegato I;
e) OPERATORE DI TECNICA DI COMUNICAZIONE: la persona fisica o giuridica, pubblica o provata, la cui attività professionale consiste nel mettere a disposizione dei fornitori una o più tecniche di comunicazione a distanza.

2. Campo di applicazione
1. Il presente decreto si applica ai contratti a distanza, esclusi i contratti:
a) relativi ai servizi finanziari;
b) conclusi tramite distributori automatici o locali commerciali automatizzati;
c) conclusi con gli operatori delle telecomunicazioni impiegando telefoni pubblici;
d) relativi alla costruzione e alla vendita o ad altri diritti relativi a beni immobili, con esclusione della locazione;
e) conclusi in occasione di una vendita all'asta.

3. Informazioni per il consumatore
1. In tempo utile, prima della conclusione di qualsiasi contratto a distanza, il consumatore deve ricevere le seguenti informazioni:
a) identità del fornitore e, in caso di contratti che prevedono il pagamento anticipato, l'indirizzo del fornitore;
b) caratteristiche essenziali del bene o del servizio;
c) prezzo del bene o del servizio, comprese tutte le tasse o le imposte;
d) spese di consegna;
e) modalità del pagamento, della consegna del bene o della prestazione del servizio e di ogni altra forma di esecuzione del contratto;
f) esistenza del diritto di recesso o di esclusione dello stesso ai sensi dell'articolo 5, comma 3;
g) modalità e tempi di restituzione o di ritiro del bene in caso di esercizio del diritto di recesso;
h) costo dell'utilizzo della tecnica di comunicazione a distanza, quando è calcolato su una base diversa dalla tariffa di base;
i) durata della validità dell'offerta e del prezzo;
l) durata minima del contratto in caso di contratti per la fornitura di prodotti o la prestazione di servizi ad esecuzione continuata o periodica.
2. Le informazioni di cui al comma 1, il cui scopo commerciale deve essere inequivocabile, devono essere fornite in modo chiaro e comprensibile, con ogni mezzo adeguato alla tecnica di comunicazione a distanza impiegata, osservando in particolare i principi di buona fede e di lealtà in materia di transazioni commerciali, valutati alla stregua delle esigenze di protezione delle categorie di consumatori particolarmente vulnerabili.
3. In caso di comunicazioni telefoniche, l'identità del fornitore e lo scopo commerciale della telefonata devono essere dichiarati in modo inequivocabile all'inizio della conversazione con il consumatore, a pena di nullità del contratto.
4. Nel caso di utilizzazione di tecniche che consentono una comunicazione individuale, le informazioni di cui al comma 1 sono fornite, ove il consumatore lo richieda, in lingua italiana. In tal caso, sono fornite nella stessa lingua anche la conferma e le ulteriori informazioni di cui all'articolo 4.

4. Conferma scritta delle informazioni
1. Il consumatore deve ricevere conferma per iscritto o, a sua scelta, su altro supporto duraturo a sua disposizione ed a lui accessibile, di tutte le informazioni previste dall'articolo 3, comma 1, prima od al momento della esecuzione del contratto. Entro tale momento e nelle stesse forme devono comunque essere fornite al consumatore anche le seguenti informazioni: a) un'informazione sulle condizioni e le modalità di esercizio del diritto di recesso ai sensi dell'articolo 5, inclusi i casi di cui all'articolo5, comma 2; b) l'indirizzo geografico della sede del fornitore a cui il consumatore può presentare reclami; c) le informazioni sui servizi di assistenza e sulle garanzie commerciali esistenti; d) le condizioni di recesso dal contratto in caso di durata indeterminata o superiore ad un anno.
2. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai servizi la cui esecuzione è effettuata mediante una tecnica di comunicazione a distanza, qualora i detti servizi siano forniti in un'unica soluzione e siano fatturati dall'operatore della tecnica di comunicazione. Anche in tale caso il consumatore deve poter disporre dell'indirizzo geografico della sede del fornitore cui poter presentare reclami.

5. Esercizio del diritto di recesso
Il cliente ha diritto di recedere dal presente ordine, senza alcuna penalità e senza specificarne il motivo, entro il termine di 10 giorni lavorativi decorrente dal giorno del ricevimento dei beni. Vi preghiamo di mettervi in contatto immediatamente con info@guitarshop.it, in caso desideriate esercitare il diritto di recesso. Il diritto di recesso si esercita con l'invio, entro il termine previsto di 10 giorni, di una comunicazione scritta a Guitar Shop di Falovo Simone - Corso Giambone 12 - 10135 Torino, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. La comunicazione può essere inviata, entro lo stesso termine, anche mediante e-mail all'indirizzo info@guitarshop.it, a condizione che sia confermata mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro le 48 ore successive.
2. Tutti i costi di ritorno dei prodotti sono espressamente a carico del Cliente, il quale, tramite proprio spedizioniere, provvederà all'inoltro dei medesimi presso la struttura logistica di Guitar Shop, entro 15 giorni lavorativi dal giorno di ricevimento del pacco, includendo una copia della fattura, previa autorizzazione che verrà assegnata da Guitar Shop. Saranno rifiutate rispedizioni in contrassegno.Tutti gli articoli dovranno pervenire nelle medesime condizioni di ricezione, provvisti degli imballi originali e degli eventuali manuali, senza alcuna mancanza. Resta inteso che i rischi del trasporto per la restituzione degli articoli sono integralmente a carico del Cliente; Il consumatore non può esercitare tale diritto di recesso per i contratti di acquisto di prodotti audiovisivi sigillati, che sono stati dal medesimo aperti; parimenti non potrà esercitare tale diritto per prodotti confezionati su misura o chiaramente personalizzati o che, per loro natura, non possono essere rinviati o rischiano di deteriorarsi o alterarsi rapidamente. Guitar Shop accetterà la merce resa riservandosi di constatare che i prodotti siano stati riconsegnati nello stato d'origine e con gli imballi originali. E' opportuno rivestire l'involucro originale del prodotto con altro imballo protettivo che ne conservi l'integrità e lo protegga anche da scritte o da apposite etichette. Solo in tal caso Guitar Shop provvederà all'inoltro dell'intero importo versato dal consumatore avverrà nel minor tempo possibile e in ogni caso entro trenta giorni dalla data in cui Guitar Shop è venuta a conoscenza dell'esercizio del diritto di recesso da parte del cliente.Il Cliente potrà comunicare il numero di conto corrente sul quale la Società provvederà ad effettuare la rimessa dell'importo dovuto.

6. Esecuzione del contratto
1. L'invio dell'ordine del cliente a Guitar Shop ha valore di proposta.
2. Al momento della ricezione della proposta d'ordine del cliente, Guitar Shop invia al cliente una e-mail di conferma di ricezione della proposta. Successivamente verrà verificata la disponibilità. L'esecuzione del contratto avviene con l'invio da parte di Guitar Shop di una e-mail di conferma di esecuzione dell'ordine. Guitar Shop si riserva di accettare proposte d'ordine anche parzialmente e di dare esecuzione agli ordini anche in modo parziale mediante invio dei prodotti disponibili.

7. omissis

8. omissis

9. Fornitura non richiesta
1. E' vietata la fornitura di beni o servizi al consumatore in mancanza di una sua previa ordinazione nel caso in cui la fornitura comporti una richiesta di pagamento. 2. Il consumatore non è tenuto ad alcuna prestazione corrispettiva in caso di fornitura non richiesta. In ogni caso, la mancata risposta non significa consenso.

10. Limiti all'impiego di talune tecniche di comunicazione a distanza
1. L'impiego da parte di un fornitore del telefono, della posta elettronica di sistemi automatizzati di chiamata senza l'intervento di un operatore o di un fax, richiede il consenso preventivo del consumatore.
2. Tecniche di comunicazione a distanza diverse da quelle di cui al comma 1, qualora consentano una comunicazione individuale, possono essere impiegate dal fornitore se il consumatore non si dichiara esplicitamente contrario.

11. Irrinunciabilità dei diritti
1. I diritti attribuiti al consumatore dal presente decreto legislativo sono irrinunciabili. E' nulla ogni pattuizione in contrasto con le disposizioni del presente decreto. 2. Ove le parti abbiano scelto di applicare al contratto una legislazione diversa da quella italiana, al consumatore devono comunque essere riconosciute le condizioni di tutela previste dal presente decreto legislativo.

12. Sanzioni
1. Fatta salva l'applicazione della legge penale qualora il fatto costituisca reato, il fornitore che contravviene alle norme di cui agli articoli 3, 4, 6, 9 e 10 del presente decreto legislativo, ovvero che ostacola l'esercizio del diritto di recesso da parte del consumatore secondo le modalità di cui all'articolo 5 o non rimborsa al consumatore le somme da questi eventualmente pagate, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire un milione a lire dieci milioni.
2. Nei casi di particolare gravità o di recidiva, i limiti minimo e massimo della sanzione indicata al comma 1 sono raddoppiati.
3. Le sanzioni sono applicate ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689 (riportata alla voce ORDINAMENTO GIUDIZIARIO). Fermo restando quanto previsto in ordine ai poteri di accertamento degli ufficiali e degli agenti di polizia giudiziaria dall'articolo 13 della predetta legge 24 novembre 1981, n. 689 (riportata alla voce ORDINAMENTO GIUDIZIARIO), all'accertamento delle violazioni provvedono, di ufficio o su denuncia, gli organi di polizia amministrativa. Il rapporto previsto dall'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (riportata alla voce ORDINAMENTO GIUDIZIARIO), è presentato all'ufficio provinciale dell'industria, del commercio e dell'artigianato della provincia in cui vi è la residenza o la sede legale dell'operatore commerciale.

13. Azioni collettive
1. In relazione alle disposizioni del presente decreto legislativo, le associazioni dei consumatori e degli utenti sono legittimate ad agire a tutela degli interessi collettivi dei consumatori, ai sensi dell'articolo 3 della legge 30 luglio 1998, n. 281 (riportata al n. CIII).

14. Foro competente
1. Per le controversie civili inerenti dall'applicazione del presente decreto legislativo la competenza territoriale inderogabile è il foro di Torino.

15. Disposizioni transitorie e finali
1. Il contratto a distanza deve contenere il riferimento al presente decreto legislativo.
2. Fino alla emanazione di un testo unico di coordinamento delle disposizioni di cui al presente decreto legislativo con la disciplina recata dal decreto legislativo 15 gennaio 1992, n. 50 (riportato al n. LXXXVII), alle forme speciali di vendita previste dall'articolo 9 del decreto legislativo 15 gennaio 1992, n. 50 (riportato al n. LXXXVII), e degli articoli 18 e 19 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 (riportato al n. CII), si applicano le disposizioni più favorevoli per il consumatore contenute nel presente decreto legislativo.
3. Il presente decreto legislativo entra in vigore centoventi giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.