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Spediamo in contrassegno in tutta Italia; le spese di spedizione
(comprensive di assicurazione su eventuali danneggiamenti al trasporto o smarrimento)
sono di:
€ 20,00 per tutti i colli superiori ai 3 kg. lordi (chitarre-bassi-amplificatori-inclusi)
€ 10,00 per tutti i colli di peso inferiore
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I termini di consegna sono sempre da ritenersi indicativi.
In caso di ritardo nella consegna, per qualsiasi causa, il Cliente non potrà
revocare l'ordine, né chiedere qualsiasi forma di risarcimento danni.
CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA
Il servizio di vendita di strumenti musicali ed
accessori denominato "Guitarshop" è gestito
direttamente ed in proprio da Guitar Shop di Simone
Falovo con sede legale ed operativa in Torino,
corso Giambone 12, C.A.P. 10135, P.Iva 07800770013.
Il presente documento definisce le condizioni
generali di fornitura del servizio offerto
da Guitar Shop di Falovo Simone (di seguito
indicata come Guitar Shop).
Decreto legislativo di recepimento della
direttiva Ue 97/7 relativa alla protezione
dei consumatori in materia di contratti
a distanza.
Pubblicato sulla G.U. del 21/06/99 D. Lgs.
185
1. Definizioni
1. Ai fini del presente decreto si intende
per:
a) CONTRATTO A DISTANZA: il contratto avente
per oggetto beni o servizi stipulato tra
un fornitore e un consumatore nell'ambito
di un sistema di vendita o di prestazione
di servizi a distanza organizzato dal fornitore
che, per tale contratto, impiega esclusivamente
una o più tecniche di comunicazione a distanza
fino alla conclusione del contratto, compresa
la conclusione del contratto stesso;
b) CONSUMATORE: la persona fisica che, in
relazione ai contratti di cui alla lettera
a), agisce per scopi non riferibili all'attività
professionale eventualmente svolta;
c) FORNITORE: la persona fisica o giuridica
che nei contratti a distanza agisce nel
quadro della sua attività professionale;
d) TECNICA DI COMUNICAZIONE A DISTANZA:
qualunque mezzo che, senza la presenza fisica
e simultanea del fornitore e del consumatore,
possa impiegarsi per la conclusione del
contratto tra le dette parti; un elenco
indicativo delle tecniche contemplate dal
presente decreto è riportato nell'allegato
I;
e) OPERATORE DI TECNICA DI COMUNICAZIONE:
la persona fisica o giuridica, pubblica
o provata, la cui attività professionale
consiste nel mettere a disposizione dei
fornitori una o più tecniche di comunicazione
a distanza.
2. Campo di applicazione
1. Il presente decreto si applica ai contratti
a distanza, esclusi i contratti:
a) relativi ai servizi finanziari;
b) conclusi tramite distributori automatici
o locali commerciali automatizzati;
c) conclusi con gli operatori delle telecomunicazioni
impiegando telefoni pubblici;
d) relativi alla costruzione e alla vendita
o ad altri diritti relativi a beni immobili,
con esclusione della locazione;
e) conclusi in occasione di una vendita
all'asta.
3. Informazioni per il consumatore
1. In tempo utile, prima della conclusione
di qualsiasi contratto a distanza, il consumatore
deve ricevere le seguenti informazioni:
a) identità del fornitore e, in caso di
contratti che prevedono il pagamento anticipato,
l'indirizzo del fornitore;
b) caratteristiche essenziali del bene o
del servizio;
c) prezzo del bene o del servizio, comprese
tutte le tasse o le imposte;
d) spese di consegna;
e) modalità del pagamento, della consegna
del bene o della prestazione del servizio
e di ogni altra forma di esecuzione del
contratto;
f) esistenza del diritto di recesso o di
esclusione dello stesso ai sensi dell'articolo
5, comma 3;
g) modalità e tempi di restituzione o di
ritiro del bene in caso di esercizio del
diritto di recesso;
h) costo dell'utilizzo della tecnica di
comunicazione a distanza, quando è calcolato
su una base diversa dalla tariffa di base;
i) durata della validità dell'offerta e
del prezzo;
l) durata minima del contratto in caso di
contratti per la fornitura di prodotti o
la prestazione di servizi ad esecuzione
continuata o periodica.
2. Le informazioni di cui al comma 1, il
cui scopo commerciale deve essere inequivocabile,
devono essere fornite in modo chiaro e comprensibile,
con ogni mezzo adeguato alla tecnica di
comunicazione a distanza impiegata, osservando
in particolare i principi di buona fede
e di lealtà in materia di transazioni commerciali,
valutati alla stregua delle esigenze di
protezione delle categorie di consumatori
particolarmente vulnerabili.
3. In caso di comunicazioni telefoniche,
l'identità del fornitore e lo scopo commerciale
della telefonata devono essere dichiarati
in modo inequivocabile all'inizio della
conversazione con il consumatore, a pena
di nullità del contratto.
4. Nel caso di utilizzazione di tecniche
che consentono una comunicazione individuale,
le informazioni di cui al comma 1 sono fornite,
ove il consumatore lo richieda, in lingua
italiana. In tal caso, sono fornite nella
stessa lingua anche la conferma e le ulteriori
informazioni di cui all'articolo 4.
4. Conferma scritta delle informazioni
1. Il consumatore deve ricevere conferma
per iscritto o, a sua scelta, su altro supporto
duraturo a sua disposizione ed a lui accessibile,
di tutte le informazioni previste dall'articolo
3, comma 1, prima od al momento della esecuzione
del contratto. Entro tale momento e nelle
stesse forme devono comunque essere fornite
al consumatore anche le seguenti informazioni:
a) un'informazione sulle condizioni e le
modalità di esercizio del diritto di recesso
ai sensi dell'articolo 5, inclusi i casi
di cui all'articolo5, comma 2; b) l'indirizzo
geografico della sede del fornitore a cui
il consumatore può presentare reclami; c)
le informazioni sui servizi di assistenza
e sulle garanzie commerciali esistenti;
d) le condizioni di recesso dal contratto
in caso di durata indeterminata o superiore
ad un anno.
2. Le disposizioni di cui al presente articolo
non si applicano ai servizi la cui esecuzione
è effettuata mediante una tecnica di comunicazione
a distanza, qualora i detti servizi siano
forniti in un'unica soluzione e siano fatturati
dall'operatore della tecnica di comunicazione.
Anche in tale caso il consumatore deve poter
disporre dell'indirizzo geografico della
sede del fornitore cui poter presentare
reclami.
5. Esercizio del diritto di recesso
Il cliente ha diritto di recedere dal presente
ordine, senza alcuna penalità e senza specificarne
il motivo, entro il termine di 10 giorni
lavorativi decorrente dal giorno del ricevimento
dei beni. Vi preghiamo di mettervi in contatto
immediatamente con info@guitarshop.it,
in caso desideriate esercitare il diritto
di recesso. Il diritto di recesso si esercita
con l'invio, entro il termine previsto di
10 giorni, di una comunicazione scritta
a Guitar Shop di Falovo Simone - Corso Giambone 12
- 10135 Torino, mediante lettera
raccomandata con avviso di ricevimento.
La comunicazione può essere inviata, entro
lo stesso termine, anche mediante e-mail
all'indirizzo info@guitarshop.it, a condizione
che sia confermata mediante lettera raccomandata
con avviso di ricevimento entro le 48 ore
successive.
2. Tutti i costi di ritorno dei prodotti
sono espressamente a carico del Cliente,
il quale, tramite proprio spedizioniere,
provvederà all'inoltro dei medesimi presso
la struttura logistica di Guitar Shop, entro
15 giorni lavorativi dal giorno di ricevimento
del pacco, includendo una copia della fattura,
previa autorizzazione che verrà assegnata
da Guitar Shop. Saranno rifiutate rispedizioni
in contrassegno.Tutti gli articoli dovranno
pervenire nelle medesime condizioni di ricezione,
provvisti degli imballi originali e degli
eventuali manuali, senza alcuna mancanza.
Resta inteso che i rischi del trasporto
per la restituzione degli articoli sono
integralmente a carico del Cliente; Il consumatore
non può esercitare tale diritto di recesso
per i contratti di acquisto di prodotti
audiovisivi sigillati, che sono stati dal
medesimo aperti; parimenti non potrà esercitare
tale diritto per prodotti confezionati su
misura o chiaramente personalizzati o che,
per loro natura, non possono essere rinviati
o rischiano di deteriorarsi o alterarsi
rapidamente. Guitar Shop accetterà la merce
resa riservandosi di constatare che i prodotti
siano stati riconsegnati nello stato d'origine
e con gli imballi originali. E' opportuno
rivestire l'involucro originale del prodotto
con altro imballo protettivo che ne conservi
l'integrità e lo protegga anche da scritte
o da apposite etichette. Solo in tal caso
Guitar Shop provvederà all'inoltro dell'intero
importo versato dal consumatore avverrà
nel minor tempo possibile e in ogni caso
entro trenta giorni dalla data in cui Guitar
Shop è venuta a conoscenza dell'esercizio
del diritto di recesso da parte del cliente.Il
Cliente potrà comunicare il numero di conto
corrente sul quale la Società provvederà
ad effettuare la rimessa dell'importo dovuto.
6. Esecuzione del contratto
1. L'invio dell'ordine del cliente a Guitar
Shop ha valore di proposta.
2. Al momento della ricezione della proposta
d'ordine del cliente, Guitar Shop invia
al cliente una e-mail di conferma di ricezione
della proposta. Successivamente verrà verificata
la disponibilità. L'esecuzione del contratto
avviene con l'invio da parte di Guitar Shop
di una e-mail di conferma di esecuzione
dell'ordine. Guitar Shop si riserva di accettare
proposte d'ordine anche parzialmente e di
dare esecuzione agli ordini anche in modo
parziale mediante invio dei prodotti disponibili.
7. omissis
8. omissis
9. Fornitura non richiesta
1. E' vietata la fornitura di beni o servizi
al consumatore in mancanza di una sua previa
ordinazione nel caso in cui la fornitura
comporti una richiesta di pagamento. 2.
Il consumatore non è tenuto ad alcuna prestazione
corrispettiva in caso di fornitura non richiesta.
In ogni caso, la mancata risposta non significa
consenso.
10. Limiti all'impiego di talune tecniche
di comunicazione a distanza
1. L'impiego da parte di un fornitore del
telefono, della posta elettronica di sistemi
automatizzati di chiamata senza l'intervento
di un operatore o di un fax, richiede il
consenso preventivo del consumatore.
2. Tecniche di comunicazione a distanza
diverse da quelle di cui al comma 1, qualora
consentano una comunicazione individuale,
possono essere impiegate dal fornitore se
il consumatore non si dichiara esplicitamente
contrario.
11. Irrinunciabilità dei diritti
1. I diritti attribuiti al consumatore dal
presente decreto legislativo sono irrinunciabili.
E' nulla ogni pattuizione in contrasto con
le disposizioni del presente decreto. 2.
Ove le parti abbiano scelto di applicare
al contratto una legislazione diversa da
quella italiana, al consumatore devono comunque
essere riconosciute le condizioni di tutela
previste dal presente decreto legislativo.
12. Sanzioni
1. Fatta salva l'applicazione della legge
penale qualora il fatto costituisca reato,
il fornitore che contravviene alle norme
di cui agli articoli 3, 4, 6, 9 e 10 del
presente decreto legislativo, ovvero che
ostacola l'esercizio del diritto di recesso
da parte del consumatore secondo le modalità
di cui all'articolo 5 o non rimborsa al
consumatore le somme da questi eventualmente
pagate, è punito con la sanzione amministrativa
pecuniaria da lire un milione a lire dieci
milioni.
2. Nei casi di particolare gravità o di
recidiva, i limiti minimo e massimo della
sanzione indicata al comma 1 sono raddoppiati.
3. Le sanzioni sono applicate ai sensi della
legge 24 novembre 1981, n. 689 (riportata
alla voce ORDINAMENTO GIUDIZIARIO). Fermo
restando quanto previsto in ordine ai poteri
di accertamento degli ufficiali e degli
agenti di polizia giudiziaria dall'articolo
13 della predetta legge 24 novembre 1981,
n. 689 (riportata alla voce ORDINAMENTO
GIUDIZIARIO), all'accertamento delle violazioni
provvedono, di ufficio o su denuncia, gli
organi di polizia amministrativa. Il rapporto
previsto dall'articolo 17 della legge 24
novembre 1981, n. 689 (riportata alla voce
ORDINAMENTO GIUDIZIARIO), è presentato all'ufficio
provinciale dell'industria, del commercio
e dell'artigianato della provincia in cui
vi è la residenza o la sede legale dell'operatore
commerciale.
13. Azioni collettive
1. In relazione alle disposizioni del presente
decreto legislativo, le associazioni dei
consumatori e degli utenti sono legittimate
ad agire a tutela degli interessi collettivi
dei consumatori, ai sensi dell'articolo
3 della legge 30 luglio 1998, n. 281 (riportata
al n. CIII).
14. Foro competente
1. Per le controversie civili inerenti dall'applicazione
del presente decreto legislativo la competenza
territoriale inderogabile è il foro di Torino.
15. Disposizioni transitorie e finali
1. Il contratto a distanza deve contenere
il riferimento al presente decreto legislativo.
2. Fino alla emanazione di un testo unico
di coordinamento delle disposizioni di cui
al presente decreto legislativo con la disciplina
recata dal decreto legislativo 15 gennaio
1992, n. 50 (riportato al n. LXXXVII), alle
forme speciali di vendita previste dall'articolo
9 del decreto legislativo 15 gennaio 1992,
n. 50 (riportato al n. LXXXVII), e degli
articoli 18 e 19 del decreto legislativo
31 marzo 1998, n. 114 (riportato al n. CII),
si applicano le disposizioni più favorevoli
per il consumatore contenute nel presente
decreto legislativo.
3. Il presente decreto legislativo entra
in vigore centoventi giorni dalla data di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana.
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